CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER IL COMMERCIO DELLE PELLI
STATUTO
ART. 1 – Denominazione e sede
È istituita la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale per il Commercio delle Pelli (in seguito Camera Arbitrale Pelli o Associazione).
La Camera Arbitrale Pelli è un’Associazione di diritto italiano con sede legale ed amministrativa a Milano.
L’Associazione è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno e non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.
L’emblema della Camera Arbitrale Pelli è allegato al presente statuto.
ART 2 – Oggetto e finalità
La Camera Arbitrale Pelli ha per oggetto, nell’interesse delle imprese che operano nel settore delle pelli, lungo tutta la filiera, lo sviluppo e la diffusione di strumenti di regolazione del mercato e di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso forme di autodisciplina.
La Camera Arbitrale Pelli svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) organizzazione di servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali nel settore del mercato delle pelli;
b) organizzazione di altri servizi volti alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie mediante forme alternative di giustizia, anche settoriali;
c) diffusione dei servizi di cui ai punti a) e b), anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio;
d) organizzazione e promozione di convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori degli strumenti di cui ai punti a) e b) e azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, o con altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure di cui ai punti a) e b);
e) organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.
ART. 3 – Regolamenti e procedure
I servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio sono disciplinati da appositi regolamenti e procedure, deliberati dal Consiglio Direttivo.
ART. 4 – Associati
Possono aderire alla Camera Arbitrale Pelli le imprese nazionali o internazionali ed in generale tutte le persone fisiche e giuridiche operanti nel mercato delle pelli lungo tutta la filiera produttiva.
Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori.
Sono associati ordinari i commercianti, gli industriali, gli artigiani, gli agenti, gli intermediari e gli ausiliari comunque interessati al commercio e alla utilizzazione delle pelli.
Sono associati sostenitori le persone fisiche, le organizzazioni di categoria, gli enti pubblici o privati e le imprese che desiderano aiutare economicamente e/o con la loro autorità il conseguimento degli scopi associativi.
L’ammissione ad associato si effettua a domanda, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare a partire dal primo gennaio successivo alla delibera di ammissione e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta tre mesi prima della scadenza annuale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.
Salva l’ipotesi di disdetta tempestiva, per la quale il rapporto associativo continua fino alla scadenza del termine annuale, il rapporto associativo cessa immediatamente per effetto:
a) del recesso dell’associato per voto contrario a modifiche statutarie, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino alla fine dell’anno solare in corso;
b) del recesso dell’associato fondato su ogni altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
c) per risoluzione unilaterale da parte dell’Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo quando previsto nei regolamenti arbitrali e comunque per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, con cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell’obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
d) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, cessazione dell’attività aziendale, con la precisazione che dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo; per le altre procedure concorsuali – compreso il concordato con continuità aziendale – il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte ed il valore della stessa non è rivalutabile.
ART. 5 – Diritti e doveri
Gli associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall’associazione.
Gli associati hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all’Assemblea esercitando il completo elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi contributivi, statutari e regolamentari. 3
Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all’Associazione, nonché di utilizzare il logo per i medesimi fini.
Tutti gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, nonché tutte le deliberazioni e regolamentazioni assunte dagli organi associativi.
In particolare, gli associati devono:
a) versare i contributi associativi di ammissione e annuali nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
b) partecipare alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è legittimati a far parte;
c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall’Associazione, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i propri doveri l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
d) fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque ogni informazione o notizia utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi, fermo restando che l’Associazione manterrà il massimo riserbo sulle informazioni ricevute.
Gli associati non possono, inoltre, aderire ad associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute dal Consiglio Direttivo concorrenti e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti.
ART. 6 – Sanzioni
E’ sanzionata ogni violazione dei doveri degli associati. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti.
Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono differenziate rispetto alla gravità della sanzione come segue:
a) censura del Presidente: in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
b) sospensione dell’associato: deliberata dal Consiglio Direttivo per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
c) decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o violazioni dei regolamenti o dello statuto, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita di posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
d) espulsione e risoluzione del rapporto con l’associato: deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi violazioni degli obblighi associativi o nei casi stabiliti nei Regolamenti, ovvero quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni;
e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch’essa deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l’azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
ART. 7 – Organi
Organi della Camera Arbitrale Pelli sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) due Vicepresidenti;
e) il Revisore o il Collegio dei Revisori legali;
f) la Commissione di Designazione;
g) il Segretario Generale.
ART. 8 – Contribuzione
Gli associati ordinari concorrono al funzionamento della Camera Arbitrale Pelli col versamento del contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea.
Gli associati sostenitori versano un contributo annuale secondo le intese convenute con il Consiglio Direttivo.
Le imprese non associate possono utilizzare gratuitamente i servizi di assistenza e consulenza della Camera Arbitrale Pelli, ma in caso di arbitrato sono tenute a versare un contributo pari a cinque quote associative annuali.
ART. 9 – Assemblea
L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente; il versamento può essere effettuato sino a cinque giorni liberi prima della data dell’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.
Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria, salvo che per l’oggetto della delibera siano previste maggioranze qualificate in questo Statuto.
Gli associati intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri funzionari anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive o attraverso professionisti regolamentati di cui all’art. 2229, co. 1, c.c., purché muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro associato, in quest’ultimo caso nel limite massimo di cinque per ogni impresa iscritta.
E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al primo comma e quelli che alla data dell’Assemblea siano stati ammessi ma con effetto dal primo gennaio successivo possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento.
Gli associati morosi non possono ricevere delega da altro associato in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.
Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto.
Sono competenze distintive dell’Assemblea:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di quindici membri, rispettando le seguenti proporzioni: un terzo devono essere scelti tra rappresentanti di imprese commerciali di pelli e manufatti; un terzo tra rappresentanti dell’industria conciaria e manifatturiera; un terzo tra agenti o altri ausiliari;
b) eleggere il/i Revisore/i Legale/i;
c) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell’attività della associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
d) approvare la delibera contributiva (fissando i contributi ordinari e quelli degli associati sostenitori) e il bilancio consuntivo;
e) modificare il presente statuto;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
ART. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea ai sensi dell’articolo precedente.
Sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il o i Revisori Legali.
Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria del quarto anno dalla loro elezione. E’ ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
a) eleggere al proprio interno il Presidente dell’Associazione e due Vicepresidenti;
b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
c) proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell’Associazione;
f) formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente statuto;
g) approvare i regolamenti procedurali e le direttive di attuazione del presente statuto;
h) nominare il Segretario Generale tra persone dotate di specifica e comprovata professionalità;
i) formare il ruolo degli arbitri ogni anno;
j) nominare ogni quattro anni i membri elettivi, almeno due, della Commissione di Designazione tra esperti sia italiani sia stranieri;
k) deliberare sull’ammissione ed esclusione degli associati;
l) deliberare le sanzioni di decadenza, sospensione, espulsione e radiazione;
m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale Pelli; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea e la Commissione di Designazione; adotta, sotto la propria responsabilità, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio Direttivo e della Commissione di Designazione, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.
In caso di assenza del Presidente, ovvero quando egli sia in posizione di incompatibilità o anche indirettamente interessato in un procedimento arbitrale, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano, salvo il caso di cui all’art. 13, comma 6.
Il Presidente può conferire procure speciali, per determinati atti o categorie di atti.
ART. 12 – Revisori Legali
I Revisori Legali possono essere da 1 a 3, di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
Il/i Revisore/i Legale/i è/sono eletto/i con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio e può/possono essere rieletto/i per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio. Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
I Revisori Legali sono invitati di diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
La carica di Revisore Legale è incompatibile con tutte le cariche dell’Associazione.
Il/i Revisore/i Legale/i vigila/no sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è indicato dall’Assemblea – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I meccanismi di controllo e revisione legale sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.
ART. 13 – Commissione di Designazione
La Commissione di Designazione ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti.
La Commissione di Designazione è composta, oltre al Presidente della Camera Arbitrale, da almeno due membri, che stanno in carica un quadriennio, in modo che siano rappresentate tutte le categorie merceologiche.
La Commissione di Designazione nomina gli arbitri e amministra i procedimenti di arbitrato secondo i Regolamenti della Camera Arbitrale Pelli. Su istanza delle parti, può nominare gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento, nonché in quelli amministrati secondo il Regolamento di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).
Quando vi sia l’accordo delle parti, la Commissione di Designazione potrà consentire lo svolgimento di arbitrati anche per controversie relative a contratti e rapporti non previsti nell’art. 2.
Nei casi di urgenza, il presidente della Commissione di Designazione – o, in caso di suo impedimento, il componente più anziano – può adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza della Commissione di Designazione, informandone la Commissione nella prima riunione successiva.
Il membro della Commissione di Designazione che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell’adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.
ART. 14 – Segretario Generale
Il Segretario della Camera Arbitrale Pelli è nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e del buon andamento di ogni iniziativa programmata ed è investito di tutti i poteri necessari all’ordinaria gestione dell’Associazione.
Svolge le funzioni di Segretario dei collegi arbitrali, nonché quelle attribuitegli dai Regolamenti o delegategli dalla Commissione di Designazione.
Inoltre, tramite gli uffici della Camera Arbitrale:
a) agisce come segreteria della Commissione di Designazione, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b) riferisce alla Commissione di Designazione sullo stato dei procedimenti arbitrali;
c) comunica i provvedimenti della Commissione di Designazione alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d) riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f) compie le comunicazioni richieste dalla Commissione di Designazione e dal Tribunale Arbitrale;
g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.
ART. 15 – Disposizione comune sulla convocazione degli organi
Tutti gli organi devono essere convocati con 8 giorni di preavviso che possono essere ridotti a tre in caso di urgenza.
La convocazione è inviata per posta elettronica, posta elettronica certificata o fax, con indicazione di giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
L’assemblea si riunisce – in via ordinaria – almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, e – in via straordinaria – per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero del Presidente, oppure di un decimo degli associati con diritto di voto; in tale ultimo caso, la richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata.
Gli altri organi si riuniscono su iniziativa del Presidente, che vi è obbligato se vi è la richiesta di un terzo dei suoi componenti.
ART 16 – Disposizione comune sulla costituzione degli organi
Salvo che sia diversamente stabilito in questo Statuto, le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, se sia presente il cinquanta per cento più uno dei componenti con diritto di voto e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. Per gli altri organi, sia in prima sia in seconda convocazione, deve essere presente il cinquanta per cento più uno dei componenti con diritto di voto.
Le riunioni degli organi sono validamente costituite anche in assenza di formale convocazione, quando ad esse partecipino tutti i rispettivi componenti e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Per l’Assemblea, oltre agli associati effettivi, devono essere presenti anche i componenti del Consiglio Direttivo e il/i Revisori Legali o quantomeno informati dell’adunanza.
Usualmente, se non espressamente stabilito a verbale o non nominato un segretario permanente, il Segretario Generale funge da segretario nelle riunioni degli organi, salvo che per quelli di controllo, che nominano un segretario all’inizio della riunione. Il Presidente di ciascun organo, senza chiedere un voto di approvazione, può invertire i punti all’ordine del giorno.
E’ prevista la decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo tre assenze consecutive o mancata partecipazione non giustificate alle riunioni indette nell’anno solare; in tale caso è comminata la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.
ART. 17 – Disposizione comune su deliberazioni, votazioni e verbalizzazioni degli organi
Salvo che sia diversamente stabilito in questo Statuto, tutti gli organi deliberano a maggioranza semplice dei presenti.
E’ obbligatorio lo scrutino segreto per le votazioni concernenti persone o quando un quarto dei componenti dell’organo lo richieda.
E’ obbligatoria la sommaria verbalizzazione di tutte le riunioni degli organi; è possibile l’utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei partecipanti.
Le riunioni degli organi si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare, è necessario che:
a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l’adunanza in detto luogo;
b) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;
e) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l’adunanza nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.
In merito all’approvazione dei verbali, per le Assemblee vige il meccanismo di silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti gli associati; per tutti gli altri organi l’approvazione è fatta in apertura della seduta successiva. Sulle richieste di rettifica decide l’organo nella prima seduta utile. La consultazione dei verbali è ammessa solo per i componenti effettivi del rispettivo organo, salvo che per gli organi di controllo che hanno diritto di accedere a tutti gli atti.
ART. 18 – Disposizioni comuni sulle cariche associative
Le cariche associative sono gratuite, salvo quelle degli organi di controllo, il cui compenso è determinato dall’Assemblea all’atto della elezione.
Possono accedere alle cariche associative diverse da quelle di controllo unicamente le persone fisiche che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa associata con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del C.d.A. o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
Non possono ricoprire cariche associative coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato particolarmente lesive dell’immagine dell’Associazione, nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive.
In mancanza di dimissioni volontarie, può essere pronunciata decadenza immediata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato.
ART. 19 – Norme di comportamento dei membri degli organi amministrativi
L’impegno di ciascun membro del Consiglio Direttivo e della Commissione di Designazione è la conduzione responsabile dell’Associazione. Egli dovrà con rigore evitare situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all’esterno così come all’interno dell’Associazione, essendo comunque tenuto a dare notizia di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbia in determinate operazioni dell’Associazione. A titolo esemplificativo, si ricorda che situazioni di conflitto di interesse possono verificarsi qualora l’interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l’interesse dell’Associazione o delle entità ad essa collegate o da essa controllate, impedendo l’adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno all’Associazione.
Ai componenti gli organi amministrativi è richiesto:
a) un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, correttezza e senso di responsabilità nei confronti dell’Associazione e degli associati;
b) la partecipazione assidua alle riunioni, impegnata ed informata;
c) la consapevolezza dell’importanza del ruolo ricoperto;
d) la condivisione degli scopi, dei valori e degli obiettivi statutari, nonché di quelli stabiliti dall’Assemblea e dall’organo amministrativo, senza, tuttavia, mai pregiudicare lo spirito critico e la propria autonomia in fase di formazione del consenso degli organi collegiali, purché nel rispetto delle opinioni e delle posizioni degli altri membri;
e) la massima riservatezza su tutto quanto appreso in dipendenza della funzione; in particolare le informazioni ricevute per ragioni di ufficio sono considerate assolutamente riservate e ne è vietato ogni uso o diffusione non derivante dall’espletamento istituzionale delle funzioni di ciascun membro dell’organo amministrativo.
In ogni caso, la legittima manifestazione di posizioni divergenti non può andare a detrimento dell’immagine e del prestigio dell’Associazione e delle entità ad essa collegate o da essa controllate, che è responsabilità degli organi di vertice difendere e promuovere. Pertanto, eventuali interviste, dichiarazioni ed ogni intervento in pubblico debbono avvenire in un quadro di stretta coerenza con tali principi.
Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti accettando la carica vincolano le persone anche successivamente alla cessazione del rapporto con l’Associazione.
ART. 20 – Ruolo degli arbitri
Nel ruolo degli arbitri sono iscritte le persone che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo sono ritenute idonee ad espletare tali funzioni.
Il Presidente della Camera Arbitrale Pelli, i Revisori Legali e i membri della Commissione di Designazione non possono svolgere funzioni di arbitro. I Vice Presidenti possono solo assumere le funzioni di Presidente del collegio e di arbitro unico.
Previa richiesta motivata da parte dell’interessato, la Commissione di Designazione potrà consentire la nomina di un arbitro non iscritto nel ruolo, purché a suo insindacabile giudizio sia considerato in possesso dei necessari requisiti.
Potranno svolgere le funzioni di arbitro anche gli associati alle associazioni o camere arbitrali estere presso le quali viene consentita la partecipazione dei membri della Camera Arbitrale Pelli nei rispettivi collegi arbitrali.
I Presidenti di collegio e gli arbitri unici devono in ogni caso essere scelti nel ruolo.
I regolamenti procedurali fissano le norme sull’incompatibilità e ricusazione degli arbitri, fermo restando fin da ora che, salve più severe disposizioni, l’arbitro che abbia con una delle parti un vincolo di parentela o di affinità, un rapporto di dipendenza, collaborazione o rappresentanza, ovvero espresso a taluno la propria opinione sulla controversia, sia anche indirettamente interessato al procedimento e comunque quando si trovi in una situazione che potrebbe fondatamente giustificare la ricusazione, ha l’obbligo di non accettare l’incarico.
ART 21 – Fondo comune
Il Fondo comune della Camera Arbitrale Pelli è costituito da:
a) contributi e quote di ammissione;
b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
c) gli investimenti mobiliari e immobiliari,
d) le erogazioni o lasciti a favore dell’Associazione.
Il Fondo comune è indivisibile tra gli associati.
ART 22 – Bilancio preventivo e consuntivo
I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori Legali.
Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Legali.
Il Consiglio Direttivo sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Legali un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.
Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Segreteria dell’Associazione, affinché gli associati possano prenderne visione.
ART. 23 – Modificazioni statutarie e scioglimento
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea, purché rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.
Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. In tale caso, salvo quanto stabilito all’art. 4, per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei voti esercitabili.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
ART. 24 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile.