CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER IL COMMERCIO DELLE PELLI

REGOLAMENTO ARBITRALE IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2018

Il Regolamento è tradotto in numerose lingue. Tuttavia, la versione ufficiale è quella italiana.

Il Segretario Generale compie comunicazioni in lingua italiana o inglese.

La Camera Arbitrale Pelli può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

CLAUSOLA MODELLO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale per il Commercio delle Pelli di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente Regolamento trova applicazione quando è richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale, dalla clausola arbitrale o altra convenzione/clausola tra le parti.
  2. Se la convenzione o la clausola fanno rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o di Genova o semplicemente alla Camera Arbitrale delle Pelli italiana, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
  3. Oltre al caso di cui al comma 1, il presente Regolamento trova applicazione se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
    a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;

    b. l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dal Segretario Generale.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO ARBITRALE

  1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
  2. In ogni caso, sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
  3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

  1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto che decida secondo equità.
  2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme sostanziali scelte dalle parti.
  3. In difetto di concorde scelta delle norme sostanziali applicabili, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
  4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ART. 4 – SEDE DELL’ARBITRATO

  1. La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nella convenzione/clausola arbitrale.
  2. In mancanza di fissazione, la sede dell’arbitrato è Milano.
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Commissione di Designazione può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
  4. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.
  5. Il Tribunale Arbitrale può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica, purché sia garantita a tutti i soggetti interessati al procedimento la congrua e immediata comprensione dei fatti e degli atti svoltisi telematicamente e la possibilità di intervenire tempestivamente secondo i tempi procedimentali.

ART. 5 – LINGUA DELL’ARBITRATO

  1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione/clausola arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
  2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
  3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.

ART. 6 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

  1. Le parti devono depositare gli atti presso il Segretario Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. Il deposito degli atti può avvenire anche tramite posta elettronica certificata.
  2. Il Segretario Generale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti, i documenti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, posta elettronica, posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

ART. 7 – TERMINI

  1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Commissione di Designazione o dal Segretario Generale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
  2. I termini del procedimento disciplinato nella sezione IV, ove fissati dal Tribunale Arbitrale sono perentori, a meno che non previsto espressamente dal Tribunale Arbitrale.
  3. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati per giustificati motivi, ovvero con il consenso di tutte le parti.
  4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

ART. 8 – RISERVATEZZA

  1. La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.
  2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.

II – AVVIO ARBITRATO

ART. 9 – DOMANDA DI ARBITRATO

  1. L’attore deve depositare, presso il Segretario Generale, la domanda di arbitrato personalmente, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata.
  2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnata da:
    a. il nome e il domicilio delle parti;

    b. la descrizione della controversia;

    c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;

    d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;

    e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;

    f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;

    g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;

    h. la convenzione/clausola arbitrale.

  3. Il Segretario Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito, avvisando il convenuto degli obblighi di cui agli artt. 10 e 12. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso il Segretario Generale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

ART. 10 – MEMORIA DI RISPOSTA

  1. Il convenuto deve depositare personalmente o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, presso il Segretario Generale, la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dal Segretario Generale. Tale termine può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal Segretario Generale per giustificati motivi.
  2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnata da:
    a. il nome e il domicilio del convenuto;

    b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;

    c. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;

    d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;

    e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;

    f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;

    g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

  3. Il Segretario Generale trasmette la memoria di risposta all’attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso il Segretario Generale.
  4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 11 – PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO

  1. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale o rimane assente, la Commissione di Designazione dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
  2. Se la Commissione di Designazione dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

ART. 12 – ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione o della clausola arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.

III – NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 13 – NUMERO DEGLI ARBITRI

  1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
  2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, la Commissione di Designazione può deferire la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
  3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dalla Commissione di Designazione.

ART. 14 – NOMINA DEGLI ARBITRI

  1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione/clausola arbitrale.
  2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione/clausola arbitrale, l’arbitro unico è nominato dalla Commissione di Designazione.
  3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dal Segretario Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dalla Commissione di Designazione.
  4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione/clausola arbitrale e la controversia è devoluta a un collegio arbitrale, questo è così nominato:
    a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dalla Commissione di Designazione;

    b. il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dalla Commissione di Designazione. Le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dal Segretario Generale, il Presidente è nominato dalla Commissione di Designazione.

ART. 15 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ’ DI PARTI

  1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, eventualmente anche in deroga a quanto previsto nella convenzione/clausola arbitrale, la Commissione di Designazione non tiene conto di alcuna nomina effettuata dalle parti e nomina il Tribunale Arbitrale.

ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ

  1. Non possono essere nominati arbitri:
    a. i membri della Commissione di Designazione, nonché i Revisori Legali della Camera Arbitrale;

    b. il Presidente della Camera Arbitrale;

    c. il Segretario Generale;

    d. i dipendenti della Camera Arbitrale e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, fatta salva la diversa e concorde volontà delle parti.

  2. I Vicepresidenti della Camera Arbitrale possono solo assumere le funzioni di Presidente del collegio e di arbitro unico.
  3. A richiesta motivata, la Commissione di Designazione potrà consentire la nomina di un arbitro non iscritto nel ruolo, purché a suo insindacabile giudizio sia considerato in possesso dei necessari requisiti.
  4. Potranno svolgere le funzioni di arbitro presso questa Camera Arbitrale anche i soci delle associazioni o camere arbitrali estere presso le quali viene consentita la partecipazione dei membri di questa Camera Arbitrale nei rispettivi collegi arbitrali.
  5. I Presidenti di collegio e gli arbitri unici devono in ogni caso essere scelti nel ruolo.

ART. 17 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

  1. Il Segretario Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere al Segretario Generale la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

ART. 18 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

  1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere al Segretario Generale la dichiarazione di indipendenza.
  2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
    a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;

    b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;

    c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

  3. Il Segretario Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti, con l’avviso che ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte al Segretario Generale entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione.
  4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dal Segretario Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia la Commissione di Designazione.
  5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Segretario Generale.

ART. 19 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

  1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
  2. L’istanza deve essere depositata presso il Segretario Generale entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
  3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dal Segretario Generale, che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
  4. Sull’istanza di ricusazione decide la Commissione di Designazione.

ART. 20 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

  1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
    a. l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

    b. l’arbitro non è confermato;

    c. l’arbitro è revocato da tutte le parti;

    d. la Commissione di Designazione accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;

    e. la Commissione di Designazione, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;

    f. l’arbitro muore, ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

  2. Il Segretario Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 60 giorni lavorativi nel caso di arbitro unico, a 90 giorni lavorativi nel caso di collegio.
  3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dalla Commissione di Designazione.
  4. La Commissione di Designazione determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
  5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IV – IL PROCEDIMENTO

ART. 21 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

  1. Il Segretario Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
  2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’ultimo di essi ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dal Segretario Generale. Tale termine può essere prorogato dal Segretario Generale per giustificati motivi.
  3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
  4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, il Segretario Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 22 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

  1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione.
  2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
  3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi.
  4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.
  5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente, oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

ART. 23 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

  1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
  2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
  3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.

ART. 24 – UDIENZE

  1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentito il Segretario Generale, e sono comunicate alle parti.
  2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
  3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 25 – ISTRUZIONE PROBATORIA

  1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
  2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
  3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

ART. 26 – CONSULENZA TECNICA

  1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
  2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
  3. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
  4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

ART. 27 – DOMANDE NUOVE

  1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento; deve in ogni caso salvaguardare il principio del contraddittorio. In ogni caso non possono essere proposte domande nuove oltre la prima udienza davanti agli arbitri, a meno che non siano la conseguenza delle domande ed eccezioni formulate dalla controparte.

ART. 28 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

  1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
  2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e/o un’udienza di discussione finale.
  3. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
  4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.

ART. 29 – TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Le parti o i loro difensori comunicano al Segretario Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo.

V – IL LODO

ART. 30 – DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO

  1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
  2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
    a. l’indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;

    b. l’indicazione della convenzione/clausola arbitrale;

    c. l’indicazione della sede dell’arbitrato;

    d. l’indicazione delle conclusioni delle parti;

    e. l’esposizione, anche sommaria, dei motivi della decisione;

    f. il dispositivo;

    g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dalla Commissione di Designazione e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

  3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

ART. 31 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

  1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso il Segretario Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.
  2. Il Segretario Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 32 – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

  1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso il Segretario Generale il lodo definitivo, entro 60 giorni lavorativi dalla sua costituzione nel caso di arbitro unico, entro 90 giorni lavorativi dalla sua costituzione nel caso di collegio, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione/clausola arbitrale.

    Il termine per il deposito del lodo è prorogato di centottanta giorni dalla Commissione di Designazione nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

    a) se debbono essere assunti mezzi di prova;

    b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;

    c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale.

    Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

  2. Il termine è sospeso dal Segretario Generale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 33 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

  1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
  2. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 34 – CORREZIONE DEL LODO

  1. In caso di istanza di correzione del lodo per errori materiali, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza.
  2. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
  3. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO

ART. 35 – VALORE DELLA CONTROVERSIA

  1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
  2. Il Segretario Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono i seguenti.

    a) Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.

    b) Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

    c) Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.

    d) Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

    e) Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.

    f) Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

    g) Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Commissione di Designazione lo stabilisce con equo apprezzamento.

    h) La Commissione di Designazione può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ART. 36 – COSTI DEL PROCEDIMENTO

  1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Commissione di Designazione, prima del deposito del lodo.
  2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla Commissione di Designazione non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
  3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Segretario Generale.
  4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
    a. onorari della Camera Arbitrale;

    b. onorari del Tribunale Arbitrale;

    c. onorari dei consulenti tecnici d’ufficio;

    d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.

  5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato del Regolamento.
  6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale la Commissione di Designazione tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono, altresì, essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.
  7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
  8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 37 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI

  1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, il Segretario Generale richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i relativi depositi.
  2. Il Segretario Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta, ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
  3. Il Segretario Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Commissione di Designazione e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.
  4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura.
  5. Ai fini della richiesta dei depositi, il Segretario Generale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
  6. Su istanza motivata di parte, il Segretario Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

ART. 38 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI

  1. Se una parte non deposita l’importo richiesto, il Segretario Generale può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento.
  2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, il Segretario Generale può sospendere il procedimento. La sospensione è revocata dal Segretario Generale, verificato l’adempimento.
  3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, il Segretario Generale può dichiarare l’estinzione del procedimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia della convenzione arbitrale.

VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente Regolamento entra in vigore 1^ giugno 2018
  2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del medesimo.