L’art. 816ter, comma 5, del Codice di Procedura Civile prevede la possibilità per gli arbitri di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti (ad es. istituti universitari e di ricerca ecc.).

Non vi è un obbligo di attribuire l’incarico ad un esperto iscritto negli albi ufficiali presso il tribunale di riferimento.

L’arbitro è libero di ammettere o meno la consulenza tecnica e di provvedervi ad istanza di parte o d’ufficio.

L’arbitro ha la facoltà di nominare il consulente tecnico, ma non può costringerlo né a giurare né ad accettare l’incarico. Il consulente tecnico rimane un ausiliario privato del Tribunale Arbitrale e non acquista, come avviene nel processo ordinario, la qualifica di ausiliario pubblico.

Si riporta di seguito l’articolo del Regolamento della Camera Arbitrale Pelli che disciplina la consulenza tecnica.

ART. 26 – CONSULENZA TECNICA

  1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
  2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti da Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri
  3. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
  4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

Gli onorari e i rimborsi spese dei consulenti tecnici d’ufficio rientrano nei costi del procedimento disciplinati dall’art. 36 del Regolamento della Camera Arbitrale Pelli.

ONORARI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO

Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza (art. 36, comma 7, del Regolamento).

RIMBORSI SPESE CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari (art. 36, comma 8 del Regolamento).