In tutti i casi in cui nel contratto sia inserita una convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti che richiami con qualsiasi espressione il Regolamento Arbitrale o faccia rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o di Genova o semplicemente alla Camera Arbitrale delle Pelli italiana, è possibile depositare domanda di arbitrato con la seguente procedura.

Deposito domanda di arbitrato

La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la sede della Camera Arbitrale Pelli, in Via Brisa 3, 20123 Milano.

La domanda può essere depositata:

Contenuto della domanda di arbitrato

La domanda di arbitrato è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnata da:

  • il nome e il domicilio delle parti;
  • la descrizione della controversia;
  • l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
  • la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
  • l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
  • le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
  • la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
  • la convenzione/clausola arbitrale.

La domanda di arbitrato deve essere depositata in un originale per la Camera Arbitrale Pelli, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale Pelli, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.

Nessun costo è richiesto al momento del deposito della domanda.

Si richiede l’apposizione di marche da bollo da Euro 16,00 sugli originali della domanda di arbitrato (una marca ogni quattro pagine di ciascun originale ed una ulteriore marca procura sull’originale per la Camera Arbitrale Pelli; la procura notarile non necessita di marche da bollo), in applicazione della normativa di cui al DPR 642/1972.

Trasmissione domanda di arbitrato

La domanda di arbitrato verrà trasmessa dalla Camera Arbitrale Pelli al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito, con ogni mezzo idoneo alla ricezione.

L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Camera Arbitrale Pelli, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

Clausola arbitrale mancante o che non fa riferimento alla Camera Arbitrale Pelli o al Regolamento Arbitrale.

Qualora nel contratto non sia inserita alcuna clausola arbitrale o quella presente non faccia riferimento alla Camera Arbitrale Pelli o al Regolamento Arbitrale, la parte può depositare una proposta di arbitrato, ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento. Tale proposta deve essere accettata dalla controparte, con dichiarazione sottoscritta personalmente entro il termine indicatole dalla Camera Arbitrale Pelli.