Coloro che intendono avvalersi di un arbitrato amministrato e regolamentato dalla Camera Arbitrale Pelli, devono indicarlo attraverso l’inserimento della clausola arbitrale nei contratti di compravendita stipulati con la controparte.

Nel caso si preferisca inserire un testo sintetico e posticipare la decisione se ricorrere ad uno o tre arbitri, suggeriamo la seguente clausola arbitrale modello (versione italiana e inglese):

“Ogni controversia sarà risolta con Arbitrato secondo Regolamento Camera Arbitrale Pelli – Milano”

“Any dispute shall be settled by arbitration under the Rules of the Chamber of Arbitration for Hides, Skins and Leather – Milan”

Nel caso in cui si voglia invece specificare maggiormente la clausola, si suggerisce il seguente testo dettagliato (versione italiana e inglese) per l’opzione dell’arbitrato ad arbitro unico.

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale per il Commercio delle Pelli (Milano), da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento”.

“Any dispute arising out of or related to the present contract shall be settled by arbitration under the Rules of the National and International Chamber of Arbitration for the Trading of Hides, Skins and Leather (Milan), by a sole arbitrator, appointed in accordance with the said Rules”.

Di seguito la clausola arbitrale modello (versione italiana e inglese) nel caso in cui si voglia, invece, optare per un arbitrato con tre arbitri.

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale per il Commercio delle Pelli (Milano), da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento”.

“Any dispute arising out of or related to the present contract shall be settled by arbitration under the Rules of the National and International Chamber of Arbitration for the Trading of Hides, Skins and Leather (Milan), by three arbitrators, appointed in accordance with the said Rules”.

La scelta di ricorrere ad uno o tre arbitri è da effettuare tenendo conto delle specifiche circostanze e del valore economico del contratto.

Le parti possono integrare il modello di clausola arbitrale indicando quanto segue:

legge applicabile alla controversia, ove non abbiano optato per un arbitrato di equità;
sede dell’arbitrato*;
lingua dell’arbitrato**.
L’eventuale inserimento di tali elementi è da valutare considerando circostanze quali il coinvolgimento nell’arbitrato di parti aventi nazionalità o sede legale in Stati diversi, oppure se ad es. una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero.

*Le parti possono fissare la sede dell’arbitrato in Italia o all’estero. In mancanza di fissazione, la sede dell’arbitrato è Milano.

La Commissione di Designazione può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.

Il Tribunale Arbitrale può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica, purché sia garantita a tutti i soggetti interessati al procedimento la congrua e immediata comprensione dei fatti e degli atti svoltisi telematicamente e la possibilità di intervenire tempestivamente secondo i tempi procedimentali.

**In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.